Statuto

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione culturale denominata “TdE” L’associazione ha sede in Spilamberto (MO) , attualmente in Via Macchioni n. 10/a – 41057 Spilamberto (Modena)

ARTICOLO 2

FINALITA’

L’Associazione NON ha scopo di lucro e si propone, in via principale, lo svolgimento di attività culturali, artistiche, divulgative nel campo delle arti, offrendo occasioni di confronto, verifica, approfondimento e conoscenza a tutti coloro interessati a forme espressive che rappresentino un reale strumento formativo volto alla crescita ed alla conoscenza dell’individuo nella sua totalità.

In particolare intende:

a) promuovere attività di ricerca, di formazione e di informazione, stages, corsi ed incontri nei settori di attività indicati nel presente statuto;

b) creare e sostenere attività quali seminari, corsi, spettacoli orientati a divulgare e ad approfondire lo studio e la conoscenza settori delle attività indicate nel presente statuto;

c) promuovere e sostenere giuridicamente, economicamente, socialmente iniziative promosse da soggetti terzi che abbiano i medesimi scopi

d) fornire spazi creativi, e culturalmente stimolanti per l’equilibrio psicofisico dell’individuo;

e) realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro, di studio ed approfondimento della cultura e delle arti in genere;

f) la valorizzazione e lo sviluppo dell’aggregazione e dei linguaggi giovanili come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;

L’Associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura e delle arti.

L’Associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale e comunque marginale, compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. I fondi eventualmente raccolti tramite tali attività saranno destinati alla realizzazione degli scopi associativi.

 

ARTICOLO 3

DURATA

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga anche tacita o anticipato scioglimento a cura dell’assemblea straordinaria.

 

ARTICOLO 4

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

II patrimonio dell’associazione è costituito:

1. da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, che verranno reinvestiti nelle attività istituzionali;

3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

1. dalle quote sociali;

2. dai contributi volontari di persone, società, enti pubblici e privati, italiani ed esteri per lo svolgimento delle attività esercitate in conformità ai fini istituzionali dall’associazione;

3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Durante la vita dell’associazione, è vietata la distribuzione, fatti salvi gli obblighi di legge, degli eventuali utili di esercizio al netto degli oneri fiscali, dei fondi, delle riserve e dei capitali in quanto esistenti.

L’esercizio finanziario dell’ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo d’esercizio.

ARTICOLO 5

SOCI

Possono essere ammessi come soci dell’Associazione tutti coloro che condividono le finalità di cui all’art. 2 del presente statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.

Si partecipa alla vita dell’Associazione in qualità di soci fondatori, promotori e ordinari .

I soci fondatori sono i soggetti che abbiano partecipato alla costituzione dell’Associazione o che vi entrino a far parte entro trenta giorni dalla costituzione stessa. Possono essere soci fondatori anche coloro che, su proposta di un socio fondatore, acquisiscano tale qualifica con il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

I soci promotori sono soggetti, ammessi dal Consiglio Direttivo, che condividono gli scopo dell’Associazione contribuendo in modo rilevante all’attività dell’Associazione, ed in conformità alle sue finalità istituzionali, mediante impegno di lavoro o di denaro ritenuto tale dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono soggetti che aderiscono all’Associazione con quota minima fissata annualmente dal Consiglio Direttivo che non assume impegni di lavoro all’interno dell’Associazione.

ARTICOLO 6

REGOLAMENTO

La partecipazione alla vita associativa è disciplinata da apposito regolamento che definisce l’accesso dei soci alle attività e ai servizi dell’associazione.

Tale regolamento dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 7

AMMISSIONE DEI SOCI

Sulla domanda di ammissione a socio, idoneamente documentata e presentata al Presidente, si pronuncia il Consiglio Direttivo, con la regola del silenzio-assenso entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 8

QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio comporta l’accettazione del presente statuto e delle sue successive eventuali modificazioni nonché delle delibere validamente adottate dagli organi sociali e del regolamento interno. Essa comporta il regolare versamento della quota sociale. Le quote annuali dei soci devono essere versate entro e non oltre il 31 Marzo di ciascun anno.

ARTICOLO 9

PERDITA DELLA QUALIFICA

La qualifica di socio si perde:

• per decadenza, a seguito della perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di ammissione a socio era stata accettata;

• per recesso, a seguito di comunicazione al consiglio direttivo con lettera raccomandata;

• a seguito di esclusione per inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dallo statuto, per mancato pagamento della quota sociale o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Sulla decadenza e sull’esclusione, sentito il socio interessato e la proposta del Consiglio Direttivo,si pronuncia l’Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 10

MEZZI DI GESTIONE

L’Associazione trae mezzi per conseguire i propri scopi attraverso:

1. sottoscrizioni e contributi associativi;

2. contributi da enti pubblici o privati;

3. proventi delle attività istituzionali;

4. donazioni

ARTICOLO 11

ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono:

1. l’Assemblea dei Soci;

2. il Consiglio Direttivo e nell’ambito di esso il Presidente ed il Vicepresidente se nominato;

Il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone che rivestono particolari incarichi, nonché determinare il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

 

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta dai soci individuali e dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascun socio collettivo.

All’Assemblea dei Soci competono i seguenti poteri:

  • nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente;
  • approvazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti delle eventuali modifiche al presente statuto e dello scioglimento dell’Associazione;
  • approvazione dei regolamenti che disciplinano la vita dell’Associazione con la maggioranza assoluta dei presenti;
  • fissazione delle quote associative;
  • approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale entro 5 mesi dalla chiusura dell’anno sociale;
  • deliberazione sulla decadenza e sull’esclusione dei soci, sentito il socio interessato e vista la proposta del Consiglio Direttivo
  • approvazione degli indirizzi programmatici.

ARTICOLO 13

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario, almeno una volta all’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci fondatori e promotori.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario. Le sedute dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto secondo quanto disposto dall’art. 5; in seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e le determinazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione deve avvenire in forma scritta e con indicazione dell’ordine del giorno almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, scelti fra gli aderenti all’Associazione. I suoi membri durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili.

La carica di membro del Consiglio Direttivo si perde per dimissioni, decesso o inadempienza (assenza per tre incontri consecutivi alle riunioni del Consiglio stesso).

II consiglio direttivo provvede a:

• Curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi dei soci;

• Assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, compresa l’apertura e la gestione di c/c presso Istituti Bancari;

• Redigere e presentare all’Assemblea dei Soci entro il 31 Maggio il bilancio consuntivo dell’ente per l’approvazione;

• Esprimere proposte in merito alla decadenza o all’esclusione dei soci, su cui delibera l’assemblea dei Soci;

• Nominare rappresentanti dell’Associazione in seno ad altri organismi ove tale rappresentanza sia prevista o richiesta;

• Approvare la pianta organica del personale;

• Valutare, accogliere o respingere le eventuali domande di ammissione fatte pervenire all’Associazione;

• Deliberare le eventuali assunzioni e il trattamento giuridico e economico del personale;

• Approvare i contratti con il personale artistico, gli incarichi e le consulenze nonché le convenzioni con altri organismi teatrali;

• Deliberare l’assunzione degli impegni di spesa e la gestione del patrimonio;

• Deliberare il conferimento di deleghe ai singoli consiglieri;

• Nominare al suo interno il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino ad un massimo di tre anni, così come determinato dall’assemblea dei soci, e comunque, fino alla nomina dell’intero nuovo Consiglio che lo sostituirà. Nel caso in cui, nel corso di un esercizio, vengano a meno non più di due Consiglieri, il Consiglio continuerà ad operare con i Consiglieri rimasti fino alla successiva Assemblea ordinaria dei soci, che provvederà a sostituire i Consiglieri venuti meno. Nel caso in cui i Consiglieri venuti meno fossero più di due ovvero venissero a mancare il Presidente ed il Vicepresidente, i Consiglieri rimasti dovranno informare immediatamente l’Assemblea affinché si provveda alla sostituzione dei Consiglieri mancanti. I Consiglieri possono essere anche non soci ma dovranno comunque essere espressi dai soci o dagli organismi associati, e sono rieleggibili.

I Consiglieri (compreso il Presidente e il Vice Presidente) possono essere revocati dall’Assemblea solo per giusta causa e dopo essere stati sentiti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri tra cui il Presidente o il Vice Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente (valore + 1 +1).

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Su richiesta del Presidente la convocazione può essere delegata al Segretario.

Il Consiglio deve essere convocato per iscritto o tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefono almeno ventiquattro ore prima della seduta.

La convocazione deve riportare anche l’ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Sono comunque valide le riunioni, anche se non regolarmente convocate con le modalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte sui verbali redatti a cura del Segretario nominato dal Consiglio medesimo.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e dal Segretario.

La prima nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e dei Vicepresidente viene effettuata nell’atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e/o al Vice Presidente, determinandone altresì i poteri in occasione della loro nomina.

ARTICOLO 15

IL COMITATO DEI SOCI FONDATORE

Il comitato dei Soci Fondatori è costituito da tutti i soci fondatori che si adunano presso la sede dell’Associazione, dopo la prima riunione, almeno una volta l’anno su convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato dei Soci Fondatori :

– rivolge raccomandazioni al Consiglio Direttivo sull’attività dell’Associazione

– esprime il proprio parere su questioni di particolare rilievo che gli vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di pubblico interesse.

L’Assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e dei fondi di riserva che in ogni caso verranno devoluti a fini di utilità sociale e non potranno venire ridistribuiti tra i soci anche in forme indirette o differite.

ARTICOLO 17

RINVIO

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e le disposizioni dell’art.111 T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi), comma quattro – quinquies, così come modificato dall’art.5 D.Lgs.vo 460/4.12.1997 e si fa riferimento a quanto disposto dalla L.398/91

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